| In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione
delle norme del codice della strada, la notificazione del verbale
di accertamento dell’infrazione deve essere compiuta dall’amministrazione,
a pena di decadenza, entro un termine dal quale decorre un ulteriore
termine entro cui l’atto può essere impugnato dal destinatario.
Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora la notifica del
detto verbale sia avvenuta in forza di una norma successivamente
dichiarata incostituzionale (nella spese, articolo 8, comma 2 della
legge 890 del 1982, in tema di notificazioni a mezzo posta) l’esaurimento
del rapporto – al fine di verificare le conseguenze della
sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità –
va diversamente valutato in relazione al notificante e al destinatario
della notifica. In particolare con la tempestiva notifica, regolare
secondo le norme vigenti al momento in cui è avvenuta, l’autorità
impedisce il verificarsi della decadenza, e tale effetto deve ritenersi
definitivamente acquisito, così impedendo l’estinzione
dell’obbligo del destinarlo di pagare la sanzione, per cui
l’amministrazione può reiterare la notifica entro il
termine di prescrizione, con gli effetti e le conseguenze previste
dagli artt. 201 e seguenti del codice della strada. |