Notifica verbale di accertamento secondo norma dichiarata incostituzionale

In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme del codice della strada, la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione deve essere compiuta dall’amministrazione, a pena di decadenza, entro un termine dal quale decorre un ulteriore termine entro cui l’atto può essere impugnato dal destinatario. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora la notifica del detto verbale sia avvenuta in forza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale (nella spese, articolo 8, comma 2 della legge 890 del 1982, in tema di notificazioni a mezzo posta) l’esaurimento del rapporto – al fine di verificare le conseguenze della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità – va diversamente valutato in relazione al notificante e al destinatario della notifica. In particolare con la tempestiva notifica, regolare secondo le norme vigenti al momento in cui è avvenuta, l’autorità impedisce il verificarsi della decadenza, e tale effetto deve ritenersi definitivamente acquisito, così impedendo l’estinzione dell’obbligo del destinarlo di pagare la sanzione, per cui l’amministrazione può reiterare la notifica entro il termine di prescrizione, con gli effetti e le conseguenze previste dagli artt. 201 e seguenti del codice della strada.
Diversamente, il destinatario della notifica può dedurre la nullità e i vizi formali e sostanziali dell’accertamento in sede di impugnazione del ruolo, con la conseguenze, pertanto, che nei suoi confronti il rapporto non può dirsi esaurito e la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa attinente alla notifica deve ritenersi operante, impedendo, per il destinatario stesso, ogni decadenza, sostanziale e processuale (sì che è irrilevante che sia stato impugnato il tuolo e non il verbale di accertamento).
Cassazione, sez