Decreto-legge
16 marzo 2004, n. 66
"Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi
dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi
con proscioglimento"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2004
Art. 1.
1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento»
sono inserite le seguenti: «perche' il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso ovvero con decreto di archiviazione
per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo
la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti
la data di entrata in vigore della presente legge»;
b) le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla
legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre
i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali
proroghe»;
c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita»
sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati
tra loro,»;
d) le parole: «secondo modalità stabilite con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono soppresse;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze
di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti
che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del
reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente
imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso.
Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata
anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere
il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante
dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di
sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».
2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' inserito il seguente:
«57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo
ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento
di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il
fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, anche pronunciati
dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza
ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare
il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della
sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità
indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilità
disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che
le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione
dell'istanza di riammissione in servizio.».
3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono
dal 1° gennaio 2004.
Art. 2.
1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione
provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione
del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo.
2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per
il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente
decreto.
3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati
ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai
sensi del comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso
in servizio e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei
posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da
ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego
ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350
del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato
collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione
esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni e' attribuita
dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero,
una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione,
previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità
in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini
desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia,
essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore
a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte
di cassazione, nonche' funzioni apicali di uffici giudiziari di
qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi
del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al
momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato
nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a
dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una funzione dello
stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della
magistratura dispone altresì la continuazione del servizio
per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita
e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della
cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi
57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione
in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi
dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in
ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione,
nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera.
Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari,
nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite
dal relativo ordinamento.
4. Per il personale militare e delle forze di polizia, nonche' per
quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in
caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente
riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti
disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al
momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita
una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso
di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello
stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi,
qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso
comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate
da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti,
e con riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per
qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' per il personale del settore operativo e aeronavigante
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività
di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre
gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi
ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio. In caso
di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione
in servizio del personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento
militare, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto
della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa,
non può essere in ogni caso superato il limite di età
per il collocamento in congedo assoluto e si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico
ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento
al grado superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino
del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per
il ruolo e il grado di appartenenza e, fino al definitivo collocamento
a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in
conseguenza del collocamento in congedo e sono sospesi il relativo
trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.
5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso
da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell'articolo
3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso
in servizio e' attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato
collocamento in quiescenza e gli e' conferita, se possibile e comunque
nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla
predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego
ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350
del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche
in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni
apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità
ai rispettivi ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e' sospeso
il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto
di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto
alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse
da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili
nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di
posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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