| L’assegno
sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata
ai cittadini italiani che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente
in Italia e che hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.Dal
1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale,
che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti,
ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995. I REQUISITI PER OTTENERE L'ASSEGNO SOCIALE Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno inferiore all'importo corrente dell'assegno sociale, ha raggiunto i 65 anni di età e risiede abitualmente in Italia. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno. La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto. L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti. IN PARTICOLARE I cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno, ma in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, hanno diritto all’assegno sociale per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il 31 dicembre 2000. Oltre tale data mantengono il diritto all’assegno sociale soltanto i cittadini extracomunitari che nel frattempo sono diventati titolari di carta di soggiorno. I REDDITI Redditi considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale: • i redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.); • i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri); • le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; • le pensioni di guerra; • le rendite vitalizie pagate dall'INAIL; • le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva; • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); • i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; • l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente; Redditi non considerati ai fini
della determinazione del diritto all'assegno sociale:
Per determinare l'importo dell'assegno, vengono considerati i redditi dell'anno in cui viene presentata la domanda: cioè chi fa domanda di assegno sociale deve presentare all'INPS una dichiarazione del reddito presunto calcolato in base a quello dell'anno precedente. L'importo dell'assegno erogato dall'INPS è, quindi, provvisorio e l'Istituto provvederà al conguaglio, nell'anno successivo, al momento dell'accertamento dei redditi effettivi. A differenza di quanto previsto per la pensione sociale l’assegno, o una quota di esso, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purché il reddito complessivo cumulato con il coniuge sia inferiore al relativo limite di legge. Al fine di stabilire la misura dell’assegno, il pensionato deve presentare all’INPS documentazione, rilasciata dall’istituto o dalla comunità presso la quale è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico dell’ente pubblico e della quota eventualmente a carico suo o dei familiari.
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