Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento
Ordinario n. 159
Art.
1-30 Artt. 31-86
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari
in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate
ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà
e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra
uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i
sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni
ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità
e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto
formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze
delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui
sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle
già attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale
di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo
20;
b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo
dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra
l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione
e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione,
su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti
alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione;
dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di
attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività
di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica
esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione
di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative
in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione
committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle
candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate
all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei
candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione
nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo
Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie
per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui
alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le
regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità
a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento,
anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione
attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato
del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e
datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e
dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa
di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate
per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione
di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività
formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro
e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo
di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività
o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale
del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18
febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite
le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite
durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di
inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta
durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati
dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e
informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in
cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente
a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza,
nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti
con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di
conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a
ogni attività;
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art.
3.
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare
un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza
ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità
di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca
di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli
del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione
e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti
che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi
di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento
anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli
operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento
del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione
di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo
regime sanzionatorio.
Capo I
REGIME AUTORIZZATORIO E ACCREDITAMENTI
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento
delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento
di tutte le attività di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate
a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui
all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta
richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione
delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione
a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,
la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si
intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente,
nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti
di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della
attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione
della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attività svolta cui e'
subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato,
i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonche'
ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità
di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma
1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla
sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e)
del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere
oggetto di transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo
4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato
membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed
e) e' ammessa anche la forma della società di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o
di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico
uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli
o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro
la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per
i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi
dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite
con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di
conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di
cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più
nodi regionali, nonche' l'invio alla autorità concedente di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da
essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre
ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita
in forma cooperativa; b) la garanzia che l'attività interessi
un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale
o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente
e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle
lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita
in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale
o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente
e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo.
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione
le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle
problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta
attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo
della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche'
l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività
di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di
cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio
e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,
a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità
di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c),
f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività
di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso
di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come
oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali,
del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione
che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f),
g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione
o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica
costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere
c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma
3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l'attività di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni
e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio
e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli
4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma
4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attività svolta.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata
le modalità di costituzione della apposita sezione regionale
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi
elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che
operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse
definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e
criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete
di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla
domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento
di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione
e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorità
concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento
del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi
di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma
1 disciplinano altresì:
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e
6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di
lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale
in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale
di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia
dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento
dei requisiti.
Capo II
TUTELE SUL MERCATO E DISPOSIZIONI SPECIALI CON RIFERIMENTO AI
LAVORATORI SVANTAGGIATI
Art.
8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta
di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il
lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati
assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono
l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi,
anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui
al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori
che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta
di lavoro;
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore
la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi
in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla
presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi
e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale
prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore
certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi
di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione
o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative
ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma
anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati
o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion
fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai
soggetti in questione, o entità ad essi collegate perche' facenti
parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti,
in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari,
utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza
epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca
di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento
di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore,
e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione
del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il
medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti
pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento
sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla
età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore,
alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo
stato di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori
di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono
sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa
o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto
divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente
attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire
ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi
o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati
nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere
o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal
lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione
di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di
lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti
dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti
a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione.
Le risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità
di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di
fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel
quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti
il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo
12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante
nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica
della congruità, rispetto alle finalità istituzionali
previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità
finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni
dalla entrata in vigore del presente decreto.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti
alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi
1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità
con le finalità dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive
e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro
e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano
individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione,
con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi
e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto
quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità
di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale,
o altra indennità o sussidio la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi
dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi
nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di
disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma
1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da
forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4
e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto
alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano
in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e
c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività
formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente
competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità,
i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione
agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti
che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data
di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata
al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino
la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza
di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con
l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali
in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro,
previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il
funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego
e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento
nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così
come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano
con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale
e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni
quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle
regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,
aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative
sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire
al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà
curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero
dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario
delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri
di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi
di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale
di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo
di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo
da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato
in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota
di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute
le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa
e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso
per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali
massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali
limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata
dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili
ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico
determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III
BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO E MONITORAGGIO STATISTICO
Art.
15.
Principi e criteri generali
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale
del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda
e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema
e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente
nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati
o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile
da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da
un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà
di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente
e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete
attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici
e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno
l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati
acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo
8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale
prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale
del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi
di scambio;
2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la
massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda
e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle
regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale
deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della
Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale
del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli
strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano
richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione
e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome,
gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di
scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite
nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale
del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai
datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività
poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate
nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei
servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in
essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni
e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le
relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole politiche
ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi
successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma
7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli
2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione
di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli
Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo
parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi
a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche
del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle
politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed
in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province,
degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia
e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti
delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi
dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla
presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della
Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività
di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del
lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione
da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli
enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui
al comma precedente e' valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione
o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle
linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonche'
della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche
ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture
tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale,
al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno
dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo,
sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente
comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla
valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni,
le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno
o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare
l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure
contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità
e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere
della riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui
ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato
e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui
al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni
puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi
commissionati nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale
di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente
formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla
approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà
una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze
prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti,
evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in
oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale
orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV
REGIME SANZIONATORIO
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo
4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo
della attività di intermediazione e' punito con la pena dell'arresto
fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e'
scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se
vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto
mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna,
e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente
adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione
di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al
di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di
Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto
mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,
commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore,
la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro
1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga
o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo
a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la
pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda
da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta
la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei
casi più gravi, l'autorità competente procede alla sospensione
della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene
revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio
decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie
forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia
di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali
siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500
euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e
7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo
6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così
come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.
297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione
di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di
lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento
della sanzione minima ridotta della metà qualora l'adempimento
della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine
di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art.
20.
Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso
da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga
ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono
la propria attività nell'interesse nonche' sotto la direzione
e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono
a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono
la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una
giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di
lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso
a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet,
sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e
di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonche' servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività
produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica
navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione,
l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente
impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi
di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento
di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità
e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento
dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti
in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la
durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore,
devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte
del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro
ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione
e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro
tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina
generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi
speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro
tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile,
e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo
5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro
può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore
e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto
collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto
stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura
della indennità mensile di disponibilità, divisibile in
quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi
nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La
misura di tale indennità e' stabilita dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo
parziale anche presso il somministratore. L'indennità di disponibilità
e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi
alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele
del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro
non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per
quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva
di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del
2000, non si applicano in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare
e regime della solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento
ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione
professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso
con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo
13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità
e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire
di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi
quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni
o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità
di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza
e la salute connessi alle attività produttive in generale e li
forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono
assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo
sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione
nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e'
adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale
o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore
osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti
gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti
ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati
dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque
a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e
per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione
a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla
ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto
di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso
in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità,
secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa,
ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli
appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà
e di attività sindacale nonche' a partecipare alle assemblee
del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore
e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto
di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche
determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero
alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro
prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,
l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni
successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori
di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità
di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi
sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva
di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i
contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato,
stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei,
ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della
voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata
dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa
non sia già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali
e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 26.
Responsabilità civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei
confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro
nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti
e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione,
la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo,
con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale,
valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per
la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il
quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi
3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che
la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare
nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive
che spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione
di lavoro e' posta in essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro
per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo
II
APPALTO E DISTACCO
Art.
29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo,
il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro
per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore,
che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera
o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche'
per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore
di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite
di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto,
non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30.
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con
il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento
a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in
cui il lavoratore e' adibito, il distacco può avvenire soltanto
per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(Articoli successi)
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